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Dell’oggetto rinvenuto (lugtah)

Ogni bene che sia stato rinvenuto e di cui non si conosca il proprietario viene chiamato “lugtah”. Citiamo di seguito alcune norme relative a questo argomento:

  1. se la lugtah ha un valore inferiore a un misgàl1 d’argento, è lecito raccoglierla e impossessarsene, mentre se il valore è superiore alla misura indicata, non deve essere raccolta; nel caso in cui venga raccolta si deve per un anno intero e negli abituali modi ricercarne il proprietario e, dopo averlo trovato, restituirgli il bene. Se poi non si riesce a trovarlo è necessario dare ai poveri, a titolo di elemosina e da parte del proprietario, una somma pari al valore della lugtah.

Se un bene viene rinvenuto in un luogo di rovine i cui abitanti si sono estinti o in un luogo sperduto o su terreni inutilizzabili privi di proprietario, diventa di colui che l’ha trovato. Se invece viene trovato in un terreno dotato di proprietario, si devono svolgere delle indagini presso i precedenti proprietari; dopo aver chiesto loro i segni di riconoscimento, se sono in grado di fornirli, gli si dovrà restituire il bene rinvenuto. Se invece non sono in grado di fornire i segni di riconoscimento il bene sarà di chi lo ha trovato.

  1. Un’animale privo di proprietario, se rinvenuto, deve essere trattato come una qualsiasi lugtah.
  2. Se un bambino privo di tutore viene trovato per strada, un Musulmano deve prenderlo sotto tutela e crescerlo.

Se un bene rubato viene depositato presso qualcuno esso va trattato alla stregua di una lugtah: deve essere restituito al suo legittimo proprietario e non al ladro.

1Un misgàl è pari a circa tre grammi e mezzo.