Indice Generale>Le norme>Questioni varie>Dell’oggetto rinvenuto (lugtah)
Ogni bene che sia stato rinvenuto e di cui non si conosca il proprietario viene chiamato “lugtah”. Citiamo di seguito alcune norme relative a questo argomento:
Se un bene viene rinvenuto in un luogo di rovine i cui abitanti si sono estinti o in un luogo sperduto o su terreni inutilizzabili privi di proprietario, diventa di colui che l’ha trovato. Se invece viene trovato in un terreno dotato di proprietario, si devono svolgere delle indagini presso i precedenti proprietari; dopo aver chiesto loro i segni di riconoscimento, se sono in grado di fornirli, gli si dovrà restituire il bene rinvenuto. Se invece non sono in grado di fornire i segni di riconoscimento il bene sarà di chi lo ha trovato.
Se un bene rubato viene depositato presso qualcuno esso va trattato alla stregua di una lugtah: deve essere restituito al suo legittimo proprietario e non al ladro.
1Un misgàl è pari a circa tre grammi e mezzo.