Indice Generale>Le norme>Questioni varie>Del diritto di prelazione
Se due persone sono in società per una casa o un’altra proprietà comune
e le quote non sono ancora state divise, se uno dei due vende la sua porzione
a una terza persona, l’altro socio ha il diritto di acquistarla con lo
stesso contratto e allo stesso prezzo. Questo diritto è chiamato “diritto
di prelazione” [shuf’ah].
È
evidente che tale diritto è stato stabilito dall’Islam allo scopo
di equilibrare le società ed eliminare i danni e gli inconvenienti originati
dalle alterazioni e dai cambiamenti attuati in esse dai soci. Infatti accade
di frequente che l’immissione in proprietà del nuovo socio vada
a scapito del socio detentore della prelazione, oppure, a causa di divergenze
di gusti e di idee, divenga origine di diatribe e controversie, o ancora che
la stessa autonomia nel possesso del bene abbia dei vantaggi per il socio possessore
del diritto di prelazione, senza arrecare danni al socio venditore.
Per concludere ricordiamo che la prelazione si applica ai terreni, alle case,
ai frutteti e ad altri beni immobili, mentre non v’è diritto di
prelazione nei beni mobili.