Indice Generale>Le norme>Questioni varie>L’usurpazione

L’usurpazione

Colui che sottrae con la forza gli altrui beni e, senza che esista una delle cause che determinano l’acquisto della proprietà, se ne appropria ha commesso un’azione illecita chiamata, nella legislazione islamica, usurpazione [gasb]; è usurpazione anche l’azione di colui che, sempre con la forza, mette mano sull’altrui proprietà e si giova illecitamente dei suoi frutti, anche se non se ne appropria.
Possiamo pertanto definire l’usurpazione come il possesso di un bene altrui senza che sussista una delle cause che lo renda lecito (come la vendita, l’affitto e il permesso). Da ciò diviene evidente che l’usurpazione è un atto indegno, che viola il principio di appartenenza e proprietà. Nella stessa misura nella quale tale principio influisce sulla sopravvivenza della società, l’usurpazione contribuisce a distruggerla.
Quando i potenti di una società mettono indebitamente mano sugli averi che i deboli hanno ottenuto con immense fatiche, princípi quali l’appartenenza e la proprietà perdono la loro validità e ognuno calpesta i diritti di coloro che vede piú deboli di sé. I piú deboli poi, per godere dei frutti del proprio lavoro, sono a loro volta costretti a obbedire a qualsiasi ordine e a giocarsi completamente l’onore e la dignità. Se questa situazione divenisse generale la società umana si trasformerebbe in un mercato di schiavi e le leggi perderebbero completamente la loro validità, lasciando il loro posto alla violenza e all’oppressione.
È per questo che l’Islam considera l’usurpazione come uno dei peccati maggiori e prevede norme severissime per punire gli usurpatori.
Il nobile Corano e le tradizioni islamiche affermano espressamente che ogni tipo di peccato, a eccezione della credenza in piú divinità [shirk], è probabile che venga perdonato da Dio e ogni peccato, persino la credenza in piú divinità, è perdonabile con il pentimento, eccetto l’usurpazione (e la violazione dei diritti altrui), che viene perdonata da Dio solo se coloro i cui beni sono stati usurpati (o i cui diritti sono stati violati) perdonano coloro che hanno usurpato i loro beni (o hanno violato i loro diritti).
Citiamo di seguito alcune prescrizioni concernenti l’usurpazione:

  1. l’usurpatore deve immediatamente restituire il bene che ha usurpato al suo legittimo proprietario; se costui non è piú in vita deve restituirlo ai suoi eredi. È bene sapere che la restituzione deve essere effettuata anche se comporta per l’usurpatore gravi perdite. Se ad esempio un individuo si è appropriato indebitamente di una trave di ferro e se ne è servito in una costruzione, che gli è costata una somma di denaro centomila volte maggiore del valore di tale trave, egli deve demolire la costruzione, estrarre l’oggetto usurpato e restituirlo al proprietario, a meno che questo non accetti di ricevere un’indennità equivalente in denaro. Allo stesso modo, se vengono usurpati trenta chili di frumento e miscelati con tre tonnellate d’orzo, ove il legittimo proprietario del grano non accettasse di ricevere l’equivalente in denaro, l’usurpatore dovrà separare il grano dall’orzo e restituirlo al proprietario.
  2. Se si produce un difetto nel bene usurpato oltre all’obbligo di restituirlo al legittimo proprietario, bisogna anche risarcirgli i danni;
  3. se il bene usurpato dovesse andare perduto, bisogna pagare al suo legittimo proprietario una somma pari al suo valore in denaro;
  4. se l’usurpatore si astiene dal ricavare dal bene che ha usurpato i profitti che esso è in grado di dare, diviene responsabile dell’utile perduto. Ad esempio, chi usurpa un taxi e non lo sfrutta per diversi giorni, deve indennizzare il proprietario del mancato guadagno.
  5. Se l’usurpatore produce degli utili nel bene che ha usurpato (come colui che usurpa una pecora e, nutrendola di buona erba, la fa ingrassare) non avrà alcun diritto su di essi, a meno che non siano separati dall’oggetto usurpato (come nel caso dei frutti dati da un campo coltivato da chi lo ha usurpato), nel qual caso potrà averli e dovrà, oltre a restituire il bene che ha usurpato, pagare una somma di denaro al legittimo proprietario per aver usufruito del suo bene.