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I diritti d’opzione
I diritti d’opzione piú noti sono i seguenti:
- il diritto che ciascuna delle due parti ha di rescindere il contratto di
compravendita fintantoché l’assemblea nella quale è stato
concluso non si è sciolta;
- l’opzione di rescissione legata al dolo, che si ha quando uno dei
due contraenti è rimasto frodato e danneggiato dalla conclusione del
contratto. Ad esempio, nel caso in cui un prodotto venga venduto a un prezzo
inferiore o acquistato a un prezzo superiore al suo valore reale, colui che è rimasto
frodato, può immediatamente rescindere il contratto di compravendita.
- L’opzione di rescissione legata al vizio. Se dopo la conclusione
del contratto l’acquirente trova un difetto nell’oggetto che
ha acquistato, egli può annullare il contratto oppure riscuotere la
relativa differenza di prezzo.
- L’opzione di rescissione relativa alla compravendita di animali.
Colui che ha acquistato degli animali, quali pecore e cavalli, ha il diritto
di annullare il contratto entro tre giorni dalla sua conclusione.
- L’opzione per rescissione condizionale. Se il venditore o l’acquirente,
oppure entrambi, hanno posto una condizione al loro contratto, essi possono,
in caso d’infrazione, annullarlo.