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Dell’irrevocabilità del contratto di compravendita

La compravendita è un contratto irrevocabile, ovvero dopo che è stato concluso ciascuno dei due contraenti non può piú annullarlo. Considerando però che talvolta, per effetto di disattenzione o errore, è possibile che ciascuna delle due parti rimanga notevolmente penalizzata, subisca considerevoli perdite, e l’irrevocabilità del contratto di compravendita risulti in tali casi contraria agli interessi pubblici, il Legislatore Islamico, al fine di eliminare questi inconvenienti, ha previsto due diverse soluzioni:

  1. la risoluzione consensuale, che si ha quando una delle due parti della compravendita si è pentita di averla conclusa e chiede alla controparte d’annullarla; in tali casi è meritorio che quest’ultima acconsenta alla risoluzione del contratto.
  2. Il diritto d’opzione, che consiste in una particolare facoltà di cui può giovarsi colui che ha concluso un contratto di compravendita per annullarlo.